Codice della navigazione›Parte PRIMA›Libro SECONDO›Titolo QUARTO›Capo III
Art. 341
Cessazione del contratto a tempo determinato per scadenza del termine.
In vigore dal 21 apr 1942
Il contratto di arruolamento a tempo determinato cessa di diritto con la scadenza del termine stabilito nel contratto stesso.
Tuttavia, se il termine scade in corso di viaggio, il contratto si intende prorogato fino al porto di ultima destinazione.
Se il porto di ultima destinazione è fuori del Regno, e la nave deve intraprendere un altro viaggio direttamente per un porto del Regno, l'arruolato è tenuto a continuare a prestare la sua opera sulla nave, ma, decorso il periodo determinato dalle norme corporative o, in mancanza, dagli usi, ha diritto ad un aumento di retribuzione nella misura stabilita dalle norme predette, o in mancanza dagli usi, fino a che sia sbarcato nel porto di arruolamento.
Se la nave intraprende un altro viaggio per un porto fuori del Regno o non direttamente per un porto del Regno e l'arruolato consente a restare a bordo, l'arruolamento continua alle condizioni stabilite nel contratto, ma l'arruolato ha diritto ad un aumento della retribuzione nella misura fissata secondo il disposto del comma precedente.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327#art-cdn-341