Codice della navigazioneParte PRIMALibro SECONDOTitolo QUARTOCapo II

Art. 337

Partecipazione dell'arruolato alle indennità dovute all'armatore.

In vigore dal 21 apr 1942
Se la retribuzione è determinata in forma di partecipazione al nolo o agli altri proventi o prodotti del viaggio, in caso di perdita del nolo o di detti proventi o prodotti, per la quale sia corrisposta all'armatore una somma a titolo di indennità di assicurazione o di risarcimento di danni, l'arruolato ha diritto ad una parte di detta somma, nella proporzione stabilita dal contratto.
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