Codice della navigazioneParte PRIMALibro SECONDOTitolo QUARTOCapo II

Art. 333

Albo a bordo per l'affissione delle disposizioni concernenti il contratto di arruolamento.

In vigore dal 21 apr 1942
Su ogni nave nazionale deve essere tenuto, in luogo accessibile all'equipaggio, un albo, nel quale sono affisse le norme di legge e di regolamento relative all'arruolamento, i contratti collettivi di arruolamento, i regolamenti di servizio e ogni altra disposizione di cui venga prescritta l'affissione dall'autorità.
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