Codice della navigazioneParte PRIMALibro SECONDOTitolo QUARTOCapo I

Art. 331

Arruolamento del comandante in luogo ove non si trova l'armatore.

In vigore dal 18 dic 2025
L'armatore può procedere all'arruolamento del comandante anche mediante dichiarazione, resa al comandante del porto o all'autorità consolare del luogo dove egli si trova, e contenente gli estremi indicati nell'articolo seguente. La detta autorità trasmette in formato elettronico, a spese dell'armatore, gli estremi della dichiarazione all'autorità marittima o consolare del porto dove si trova la nave sulla quale il comandante deve prendere imbarco. Con la dichiarazione di accettazione da parte del comandante, resa all'autorità del porto d'imbarco, anche in formato digitale, si perfeziona il contratto di arruolamento.

Le tue annotazioni

Pro

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In sintesi

L'armatore che si trova a distanza può arruolare il comandante rendendo un'apposita dichiarazione al comandante del porto o all'autorità consolare del luogo in cui egli risiede o si trova. Questa autorità trasmette telematicamente i dati della dichiarazione all'autorità marittima o consolare del porto in cui è presente la nave, con spese a carico dell'armatore. Il contratto di arruolamento si intende concluso e perfezionato nel momento in cui il comandante rende la propria dichiarazione di accettazione, anche in formato digitale, all'autorità del porto di imbarco.

Perché esiste questa norma

La norma disciplina e semplifica la procedura per arruolare il comandante della nave quando l'armatore si trova in un luogo diverso rispetto a quello in cui si trova la nave. Ciò consente di stipulare validamente il contratto di arruolamento a distanza tramite le autorità competenti e strumenti elettronici.

A chi si applica

Si applica agli armatori che devono ingaggiare un comandante per una propria nave situata altrove e ai comandanti chiamati a imbarcarsi.

Esempio pratico

Un armatore che si trova a Roma intende nominare un comandante per una sua nave ormeggiata a Genova. L'armatore rende la dichiarazione all'autorità marittima di Roma, la quale invia telematicamente i dati all'autorità portuale di Genova; il comandante si reca presso l'autorità di Genova o invia digitalmente l'accettazione, perfezionando così l'arruolamento.

Adempimenti e conseguenze

L'armatore deve rendere la dichiarazione contenente i prescritti estremi all'autorità del luogo in cui si trova e sostenere le spese per la trasmissione elettronica. Il comandante deve rendere la propria dichiarazione di accettazione (anche in formato digitale) all'autorità del porto d'imbarco per perfezionare il contratto. Non sono previste sanzioni nel testo.

Cosa è cambiato

La Legge 2 dicembre 2025, n. 182 (all'articolo 17, comma 1, lettere a e b) ha modificato il secondo comma e il terzo comma dell'articolo 331, introducendo la trasmissione degli atti in formato elettronico a spese dell'armatore e consentendo la dichiarazione di accettazione del comandante anche in formato digitale.

Domande frequenti

A chi deve rendere la dichiarazione l'armatore per arruolare il comandante a distanza?L'armatore deve rendere la dichiarazione al comandante del porto o all'autorità consolare del luogo in cui egli si trova.
Chi sostiene le spese per la trasmissione elettronica degli estremi della dichiarazione?Le spese per l'invio in formato elettronico all'autorità del porto d'imbarco sono interamente a carico dell'armatore.
In quale momento si perfeziona il contratto di arruolamento?Il contratto si perfeziona quando il comandante rende la propria dichiarazione di accettazione, anche in formato digitale, all'autorità del porto di imbarco.

Termini chiave

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

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