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Art. 331
335 / 1356Arruolamento del comandante in luogo ove non si trova l'armatore.
In vigore dal 18 dic 2025
L'armatore può procedere all'arruolamento del comandante anche mediante dichiarazione, resa al comandante del porto o all'autorità consolare del luogo dove egli si trova, e contenente gli estremi indicati nell'articolo seguente.
La detta autorità trasmette in formato elettronico, a spese dell'armatore, gli estremi della dichiarazione all'autorità marittima o consolare del porto dove si trova la nave sulla quale il comandante deve prendere imbarco.
Con la dichiarazione di accettazione da parte del comandante, resa all'autorità del porto d'imbarco, anche in formato digitale, si perfeziona il contratto di arruolamento.
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