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Art. 327
Arruolamento per nave determinata o per più navi dello stesso armatore.
In vigore dal 21 apr 1942
Il contratto di arruolamento ha per oggetto la prestazione di servizio su nave determinata.
Tuttavia l'arruolato può, con patto espresso contenuto nel contratto di arruolamento, obbligarsi a prestare servizio su una nave non determinata fra quelle appartenenti all'armatore o su più di esse successivamente.
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