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Art. 325
Vari tipi di contratto di arruolamento.
In vigore dal 13 gen 1980
Il contratto di arruolamento può essere stipulato:
a) per un dato viaggio o per più viaggi;
b) a tempo determinato;
c) a tempo indeterminato.
La retribuzione spettante all'arruolato può essere stabilita:
a) in una somma fissa per l'intera durata del viaggio;
b) in una somma fissa a mese o ad altro periodo di tempo;
c) in forma di partecipazione al nolo o agli altri proventi o prodotti del viaggio, con la fissazione di un minimo garantito;
d) parte in forma di somma fissa periodica e parte in forma di partecipazione al nolo o agli altri proventi o prodotti.
Agli effetti del contratto di arruolamento, per viaggio si intende il complesso delle traversate fra porto di caricazione e porto di ultima destinazione, oltre all'eventuale traversata in zavorra per raggiungere il porto di caricazione.
La misura e le componenti della retribuzione sono determinate e regolate dalle norme dei contratti collettivi di lavoro.
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