Codice della navigazioneParte PRIMALibro SECONDOTitolo QUARTOCapo I

Art. 323

Visita medica.

In vigore dal 21 apr 1942
L'arruolamento degli iscritti nelle matricole della gente di mare, destinati a far parte dell'equipaggio, deve, nei casi e con le modalità prescritte da leggi e regolamenti, essere preceduto da visita medica diretta ad accertare l'idoneità della persona da arruolare in rapporto al servizio cui deve essere adibita.
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