Codice della navigazioneParte PRIMALibro SECONDOTitolo TERZOCapo V

Art. 319

Assunzione di personale straniero all'estero.

In vigore dal 18 ago 2002
Nei porti esteri della navigazione marittima o interna e nei porti nazionali ove non siano disponibili rispettivamente marittimi o personale navigante di nazionalità italiana, possono essere assunti anche stranieri in misura non superiore ad un quarto dell'intero equipaggio e per il solo tempo necessario al viaggio da compiere. In caso di speciali esigenze, l'autorità consolare o la capitaneria di porto può autorizzare l'assunzione di stranieri in misura superiore a quella indicata nel comma precedente.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327#art-cdn-319

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo