Art. 321
Gerarchia di bordo delle navi marittime.
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Gerarchia di bordo delle navi marittime.
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L'articolo elenca in ordine decrescente i gradi e i ruoli a bordo delle navi marittime, partendo dal vertice rappresentato dal comandante. Al di sotto seguono le figure direttive e gli ufficiali dei vari servizi (macchina, coperta, sanitario, commissariato e radiotelegrafico), fino a scendere agli altri ufficiali, ai sottufficiali e infine ai comuni. Viene inoltre specificato che il pilota, per tutto il periodo in cui opera a bordo, ha lo stesso rango di un primo ufficiale.
La norma stabilisce con precisione l'ordine gerarchico tra i membri dell'equipaggio marittimo a bordo delle navi, garantendo una chiara catena di comando e di responsabilità.
Si applica a tutti i componenti dell'equipaggio marittimo imbarcati su navi marittime e al pilota durante il servizio a bordo.
A bordo di una nave marittima, in caso di assenza temporanea di una figura di vertice, la catena di comando segue l'ordine stabilito dalla norma, subordinando ad esempio il secondo ufficiale di coperta al primo ufficiale e al comandante in seconda. Inoltre, quando il pilota sale a bordo per assistere la manovra, il suo grado è equiparato a quello del primo ufficiale.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.