Codice della navigazioneParte PRIMALibro SECONDOTitolo QUARTOCapo I

Art. 324

Capacità dei minori di anni diciotto.

In vigore dal 21 apr 1942
Il minore di anni diciotto, iscritto nelle matricole della gente di mare può, con il consenso di chi esercita la patria potestà o la tutela, prestare il proprio lavoro, stipulare i relativi contratti ed esercitare i diritti e le azioni che ne derivano. La revoca del consenso alla iscrizione nelle matricole, da parte dell'esercente la patria potestà o la tutela, fa cessare la capacità del minore alla stipulazione di contratti di arruolamento, ma non lo priva della capacità di esercitare i diritti e le azioni che derivano da contratti precedentemente stipulati, nè della capacità di prestare, fino al compimento del viaggio in corso, il proprio lavoro in esecuzione del contratto.
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