Codice della navigazioneParte PRIMALibro SECONDOTitolo QUARTOCapo II

Art. 339

Indennità per riduzione delle razioni dei viveri.

In vigore dal 21 apr 1942
Se la riduzione delle razioni dei viveri, prevista nell', è dovuta a causa non imputabile all'armatore, questi deve corrispondere ai componenti dell'equipaggio l'equivalente in danaro. Se la riduzione è determinata da causa a lui imputabile, l'armatore è tenuto anche al risarcimento dei danni.
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