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Art. 339
Indennità per riduzione delle razioni dei viveri.
In vigore dal 21 apr 1942
Se la riduzione delle razioni dei viveri, prevista nell', è dovuta a causa non imputabile all'armatore, questi deve corrispondere ai componenti dell'equipaggio l'equivalente in danaro.
Se la riduzione è determinata da causa a lui imputabile, l'armatore è tenuto anche al risarcimento dei danni.
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