Codice della navigazione›Parte PRIMA›Libro SECONDO›Titolo QUARTO›Capo II
Art. 339
343 / 1356Indennità per riduzione delle razioni dei viveri.
In vigore dal 21 apr 1942
Se la riduzione delle razioni dei viveri, prevista nell', è dovuta a causa non imputabile all'armatore, questi deve corrispondere ai componenti dell'equipaggio l'equivalente in danaro.
Se la riduzione è determinata da causa a lui imputabile, l'armatore è tenuto anche al risarcimento dei danni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327#art-cdn-339