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Art. 342
Cessazione del contratto a tempo indeterminato per volontà di una delle parti.
In vigore dal 21 apr 1942
Il contratto di arruolamento a tempo indeterminato cessa per volontà dell'armatore o dell'arruolato, purchè ne sia dato preavviso nei termini stabiliti dalle norme corporative o, in mancanza, dagli usi.
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