Codice della navigazione›Parte PRIMA›Libro SECONDO›Titolo QUARTO›Capo III
Art. 348
Decorrenza della cessazione o della risoluzione del contratto.
In vigore dal 21 apr 1942
Nei casi previsti negli a 343, n. 8; 345, 347, il contratto di arruolamento cessa o si risolve dopo che siano compiute le operazioni di ormeggio e di scarico della nave nel porto nel quale l'arruolato deve essere sbarcato.
Nel caso previsto nell', n. 3, il contratto di arruolamento si risolve dalla data dell'ordinanza con la quale, a norma dell', è disposta la vendita all'incanto; ovvero in casi di esecuzione all'estero dalla data del provvedimento con il quale è disposta la vendita della nave.
Nel caso previsto nell', il contratto si considera risolto nel giorno in cui la nave si presume perita.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327#art-cdn-348