Art. 348 · Decorrenza della cessazione o della risoluzione del contratto.
Codice della navigazioneParte PRIMALibro SECONDOTitolo QUARTOCapo III

Art. 348

352 / 1356

Decorrenza della cessazione o della risoluzione del contratto.

In vigore dal 21 apr 1942
Nei casi previsti negli a 343, n. 8; 345, 347, il contratto di arruolamento cessa o si risolve dopo che siano compiute le operazioni di ormeggio e di scarico della nave nel porto nel quale l'arruolato deve essere sbarcato. Nel caso previsto nell', n. 3, il contratto di arruolamento si risolve dalla data dell'ordinanza con la quale, a norma dell', è disposta la vendita all'incanto; ovvero in casi di esecuzione all'estero dalla data del provvedimento con il quale è disposta la vendita della nave. Nel caso previsto nell', il contratto si considera risolto nel giorno in cui la nave si presume perita.
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