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Art. 349
Retribuzioni spettanti all'arruolato in caso di risoluzione del contratto.
In vigore dal 21 apr 1942
In ogni caso di risoluzione del contratto:
1) se la retribuzione è stabilita a tempo, questa è dovuta all'arruolato fino al giorno della risoluzione;
2) se la retribuzione è stabilita a viaggio o in forma di partecipazione al profitto o al nolo, è dovuta all'arruolato la parte della somma convenuta o la parte della quota o del minimo garantito spettanti, commisurata alla durata del servizio prestato, in rapporto alla durata massima del viaggio, prevedibile al momento della stipulazione del contratto.
Se la retribuzione è stabilita in forma di partecipazione al profitto o al nolo, in caso di risoluzione del contratto per una delle cause previste nell', n.n. 2, 3, 4, 5 e 6, nonché negli , è dovuta l'intera quota spettante all'arruolato in base al contratto.
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