Codice della navigazioneParte PRIMALibro SECONDOTitolo QUARTOCapo III

Art. 349

Retribuzioni spettanti all'arruolato in caso di risoluzione del contratto.

In vigore dal 21 apr 1942
In ogni caso di risoluzione del contratto: 1) se la retribuzione è stabilita a tempo, questa è dovuta all'arruolato fino al giorno della risoluzione; 2) se la retribuzione è stabilita a viaggio o in forma di partecipazione al profitto o al nolo, è dovuta all'arruolato la parte della somma convenuta o la parte della quota o del minimo garantito spettanti, commisurata alla durata del servizio prestato, in rapporto alla durata massima del viaggio, prevedibile al momento della stipulazione del contratto. Se la retribuzione è stabilita in forma di partecipazione al profitto o al nolo, in caso di risoluzione del contratto per una delle cause previste nell', n.n. 2, 3, 4, 5 e 6, nonché negli , è dovuta l'intera quota spettante all'arruolato in base al contratto.
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