Art. 349 · Retribuzioni spettanti all'arruolato in caso di risoluzione del contratto.
Codice della navigazioneParte PRIMALibro SECONDOTitolo QUARTOCapo III

Art. 349

353 / 1356

Retribuzioni spettanti all'arruolato in caso di risoluzione del contratto.

In vigore dal 21 apr 1942
In ogni caso di risoluzione del contratto: 1) se la retribuzione è stabilita a tempo, questa è dovuta all'arruolato fino al giorno della risoluzione; 2) se la retribuzione è stabilita a viaggio o in forma di partecipazione al profitto o al nolo, è dovuta all'arruolato la parte della somma convenuta o la parte della quota o del minimo garantito spettanti, commisurata alla durata del servizio prestato, in rapporto alla durata massima del viaggio, prevedibile al momento della stipulazione del contratto. Se la retribuzione è stabilita in forma di partecipazione al profitto o al nolo, in caso di risoluzione del contratto per una delle cause previste nell', n.n. 2, 3, 4, 5 e 6, nonché negli , è dovuta l'intera quota spettante all'arruolato in base al contratto.
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