Codice della navigazioneParte PRIMALibro QUARTOTitolo QUINTOCapo II

Art. 655

Ordinanza di vendita.

In vigore dal 21 apr 1942
Trascorsi cinque giorni dal deposito della relazione di stima, il giudice dell'esecuzione, sentiti il debitore proprietario, il creditore precettante e istante, i creditori ipotecari e quelli intervenuti, nonché il console dello Stato di cui la nave batte la bandiera, dispone con ordinanza la vendita mediante incanto.
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