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Art. 654
Designazione del giudice dell'esecuzione e nomina dell'esperto.
In vigore dal 21 apr 1942
Sulla presentazione del fascicolo di cui al precedente articolo, eseguita dal cancelliere, il giudice, competente ai sensi dell', provvede alla nomina del giudice dell'esecuzione e alla designazione di un esperto per la stima della nave, e fissa un termine, non superiore a trenta giorni, per il deposito della relazione.
Se siano stati osservati gli adempimenti di cui all', secondo comma, non si fa luogo alla designazione dell'esperto, se non dopo dieci ma non oltre trenta giorni dal compimento del viaggio.
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