Codice della navigazioneParte PRIMALibro QUARTOTitolo QUINTOCapo I

Art. 643

Competenza.

In vigore dal 21 apr 1942
L'esecuzione forzata è promossa avanti il tribunale o il pretore, nella circoscrizione dei quali la nave o il galleggiante si trova, a seconda che oggetto ne siano navi maggiori ovvero navi minori o galleggianti. Il sequestro giudiziario e conservativo di navi o di galleggianti è autorizzato dai giudici competenti a norma del codice di procedura civile.
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