Codice della navigazioneParte PRIMALibro QUARTOTitolo QUINTOCapo I

Art. 646

Provvedimenti per impedire la partenza della nave.

In vigore dal 21 apr 1942
Il giudice competente a sensi dell', e, ove ricorra l'urgenza, il comandante del porto, o l'autorità di polizia giudiziaria del luogo, nel quale si trova la nave, possono prendere i provvedimenti opportuni per impedire la partenza della nave.
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