Codice della navigazioneParte PRIMALibro QUARTOTitolo QUINTOCapo I

Art. 648

Notificazione del precetto.

In vigore dal 21 apr 1942
Il precetto, ad istanza del creditore, deve essere notificato al debitore proprietario. Il precetto diviene inefficace, trascorsi trenta giorni senza che si sia proceduto al pignoramento.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327#art-cdn-648

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