Codice della navigazioneParte PRIMALibro QUARTOTitolo QUINTOCapo II

Art. 651

Forma del pignoramento di pertinenze separabili.

In vigore dal 21 apr 1942
Il pignoramento di pertinenze separabili è autorizzato dal pretore della circoscrizione, nella quale si trova la nave, su istanza del creditore precettante, sentiti i creditori ipotecari. Esso è eseguito, secondo le norme del codice di procedura civile, riguardanti il pignoramento di cose mobili, dall'ufficiale giudiziario, il quale cura il deposito delle cose nei magazzini generali o in altro luogo idoneo, e nomina un custode.
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