Codice della navigazioneParte PRIMALibro QUARTOTitolo QUINTOCapo II

Art. 656

Contenuto dell'ordinanza.

In vigore dal 21 apr 1942
L'ordinanza deve contenere la descrizione della nave esproprianda in tutto o per carati, e stabilire: 1) il prezzo base dell'incanto, determinato dall'esperto; 2) il giorno e l'ora dell'incanto; 3) l'ammontare della cauzione che deve essere prestata dagli offerenti per il decimo del prezzo base e per il presumibile ammontare delle spese d'incanto e di registrazione del decreto di trasferimento, nonché il termine entro il quale la cauzione stessa deve essere prestata dagli offerenti; 4) la misura minima dell'aumento delle offerte; 5) il termine, non superiore a sessanta giorni dalla aggiudicazione definitiva, entro il quale il prezzo deve essere depositato, e le modalità del deposito.
Storico versioni

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