Codice della navigazione›Parte PRIMA›Libro QUARTO›Titolo QUINTO›Capo II
Art. 658
Persone ammesse a fare offerte.
In vigore dal 21 apr 1942
Sono ammessi a fare offerte coloro che hanno prestata la cauzione stabilita nell'ordinanza di vendita.
Le offerte devono essere fatte personalmente o a mezzo di mandatario munito di procura speciale. I procuratori legali possono fare offerte per persona da nominare.
Non sono ammesse offerte da parte del debitore proprietario.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327#art-cdn-658