Codice della navigazioneParte PRIMALibro QUARTOTitolo QUINTOCapo II

Art. 658

Persone ammesse a fare offerte.

In vigore dal 21 apr 1942
Sono ammessi a fare offerte coloro che hanno prestata la cauzione stabilita nell'ordinanza di vendita. Le offerte devono essere fatte personalmente o a mezzo di mandatario munito di procura speciale. I procuratori legali possono fare offerte per persona da nominare. Non sono ammesse offerte da parte del debitore proprietario.
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