Codice della navigazioneParte PRIMALibro QUARTOTitolo QUINTOCapo II

Art. 663

Versamento del prezzo.

In vigore dal 21 apr 1942
L'aggiudicatario, entro il termine fissato dall'ordinanza di vendita, deve versare il residuo prezzo secondo le modalità fissate nell'ordinanza stessa, e depositare in cancelleria il documento comprovante l'avvenuto versamento.
Storico versioni

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