Codice della navigazione›Parte PRIMA›Libro QUARTO›Titolo QUINTO›Capo II
Art. 663
Versamento del prezzo.
In vigore dal 21 apr 1942
L'aggiudicatario, entro il termine fissato dall'ordinanza di vendita, deve versare il residuo prezzo secondo le modalità fissate nell'ordinanza stessa, e depositare in cancelleria il documento comprovante l'avvenuto versamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327#art-cdn-663