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Art. 665
Trasferimento dei carati di nave.
In vigore dal 21 apr 1942
Avvenuto il versamento del prezzo, il giudice della esecuzione, con decreto, trasferisce all'aggiudicatario i carati indicati nella ordinanza di vendita e ingiunge all'ufficio competente di restringere le ipoteche ai carati, che non formano oggetto di espropriazione.
Il decreto è trasmesso dal cancelliere all'ufficio di iscrizione della nave o del galleggiante per essere reso pubblico a norma dell'.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla vendita senza incanto.
Storico versioni
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