Codice della navigazioneParte PRIMALibro QUARTOTitolo QUINTOCapo II

Art. 665

Trasferimento dei carati di nave.

In vigore dal 21 apr 1942
Avvenuto il versamento del prezzo, il giudice della esecuzione, con decreto, trasferisce all'aggiudicatario i carati indicati nella ordinanza di vendita e ingiunge all'ufficio competente di restringere le ipoteche ai carati, che non formano oggetto di espropriazione. Il decreto è trasmesso dal cancelliere all'ufficio di iscrizione della nave o del galleggiante per essere reso pubblico a norma dell'. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla vendita senza incanto.
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