Codice della navigazioneParte PRIMALibro QUARTOTitolo QUINTOCapo II

Art. 662

Offerte di aumento.

In vigore dal 21 apr 1942
Nei dieci giorni successivi all'incanto possono presentarsi al giudice dell'esecuzione offerte di acquisto a un prezzo superiore almeno di un sesto a quello di aggiudicazione. L'offerta deve essere accompagnata dal deposito di una cauzione pari al venti per cento del prezzo offerto. Il giudice dell'esecuzione, accertato l'adempimento delle predette formalità, stabilisce un nuovo incanto, a norma degli articoli precedenti, sulla base del prezzo aumentato.
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