Codice della navigazione›Parte PRIMA›Libro QUARTO›Titolo QUINTO›Capo II
Art. 659
Modalità dell'incanto.
In vigore dal 21 apr 1942
L'incanto ha luogo avanti il giudice dell'esecuzione nella sala delle udienze, col sistema della candela vergine.
La nave o i carati sono aggiudicabili a chi abbia fatto l'offerta maggiore.
Ogni offerente cessa di essere tenuto per la sua offerta quando essa è superata da altra valida.
L'incanto, se non può compiersi nella stessa udienza, è continuato nel primo giorno seguente non festivo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327#art-cdn-659