Art. 659 · Modalità dell'incanto.
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Art. 659

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Modalità dell'incanto.

In vigore dal 21 apr 1942
L'incanto ha luogo avanti il giudice dell'esecuzione nella sala delle udienze, col sistema della candela vergine. La nave o i carati sono aggiudicabili a chi abbia fatto l'offerta maggiore. Ogni offerente cessa di essere tenuto per la sua offerta quando essa è superata da altra valida. L'incanto, se non può compiersi nella stessa udienza, è continuato nel primo giorno seguente non festivo.
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