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Art. 663
668 / 1356Versamento del prezzo.
In vigore dal 21 apr 1942
L'aggiudicatario, entro il termine fissato dall'ordinanza di vendita, deve versare il residuo prezzo secondo le modalità fissate nell'ordinanza stessa, e depositare in cancelleria il documento comprovante l'avvenuto versamento.
Storico versioni
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