Codice della navigazione›Parte PRIMA›Libro QUARTO›Titolo QUINTO›Capo I
Art. 645
Navi non soggette a pignoramento e a sequestro.
In vigore dal 21 apr 1942
Non possono formare oggetto di espropriazione forzata nè di misure cautelari:
a) le navi da guerra, comprese le navi in costruzione per conto della marina militare nazionale;
b) le navi adibite alle linee di navigazione, dichiarate di preminente interesse nazionale dal ministro per le comunicazioni, se non sia intervenuta la autorizzazione del ministro medesimo;
c) le navi adibite ai servizi pubblici di linea o di rimorchio della navigazione interna, se non sia intervenuta l'autorizzazione del ministro per le comunicazioni;
d) le navi e i galleggianti, pronti a partire o in corso di navigazione, purchè non si tratti di debiti a causa del viaggio che stanno per intraprendere o che proseguono. La nave marittima si reputa pronta a partire quando il comandante ha ricevuto le spedizioni, e la nave della navigazione interna quando il comandante di porto ha dato la relativa autorizzazione.
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