Codice della navigazione›Parte PRIMA›Libro QUARTO›Titolo QUARTO
Art. 638
Ripartizione del residuo.
In vigore dal 21 apr 1942
Fermo il disposto dell'ultimo comma dell', sul residuo della somma depositata sono ammessi a concorrere i creditori che abbiano presentata la loro domanda fuori del termine fissato nella sentenza di apertura.
Alla ripartizione del residuo si procede a norma dell'articolo precedente, ma lo stato di riparto è impugnabile anche per motivi attinenti all'esistenza del credito.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327#art-cdn-638