Codice della navigazioneParte PRIMALibro QUARTOTitolo QUARTO

Art. 638

Ripartizione del residuo.

In vigore dal 21 apr 1942
Fermo il disposto dell'ultimo comma dell', sul residuo della somma depositata sono ammessi a concorrere i creditori che abbiano presentata la loro domanda fuori del termine fissato nella sentenza di apertura. Alla ripartizione del residuo si procede a norma dell'articolo precedente, ma lo stato di riparto è impugnabile anche per motivi attinenti all'esistenza del credito.
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