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Art. 372
Effetti della chiamata o del richiamo alle armi.
In vigore dal 21 apr 1942
Gli effetti della chiamata o del richiamo alle armi dell'arruolato sul contratto e il trattamento spettante in questi casi all'arruolato sono determinati da leggi speciali, dalle norme corporative, o, in mancanza, dagli usi.
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