Codice della navigazioneParte PRIMALibro TERZOTitolo PRIMOCapo I

Art. 376

Locazione di nave.

In vigore dal 21 apr 1942
Si ha locazione di nave quando una delle parti si obbliga a far godere all'altra per un dato tempo la nave verso un determinato corrispettivo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327#art-cdn-376

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo