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Art. 378
Sublocazione e cessione del contratto.
In vigore dal 21 apr 1942
Il conduttore non può sublocare la nave nè cedere i diritti derivanti dal contratto, se tali facoltà non gli sono state consentite dal locatore.
La forma del contratto di sublocazione e di quello di cessione è regolata dal disposto dell'articolo precedente.
Storico versioni
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