Art. 378 · Sublocazione e cessione del contratto.
Codice della navigazioneParte PRIMALibro TERZOTitolo PRIMOCapo I

Art. 378

383 / 1356

Sublocazione e cessione del contratto.

In vigore dal 21 apr 1942
Il conduttore non può sublocare la nave nè cedere i diritti derivanti dal contratto, se tali facoltà non gli sono state consentite dal locatore. La forma del contratto di sublocazione e di quello di cessione è regolata dal disposto dell'articolo precedente.
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