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Art. 382
Scadenza del contratto.
In vigore dal 21 apr 1942
Salvo espresso consenso del locatore, il contratto non s'intende rinnovato, ancorchè, spirato il termine stabilito, il conduttore conservi la detenzione della nave.
Nel caso di ritardo nella riconsegna per fatto del conduttore, per un periodo non eccedente la decima parte della durata del contratto, non si fa luogo a liquidazione di danni, ma al locatore, per il periodo di tempo eccedente la durata del contratto, è dovuto un corrispettivo in misura doppia di quella stabilita nel contratto stesso.
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