Art. 384
Noleggio.
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Il noleggio è un contratto in cui l'armatore mette a disposizione una specifica nave per compiere dei viaggi. In cambio di questo servizio, il noleggiatore si impegna a pagare un corrispettivo economico chiamato nolo. I viaggi possono essere già prestabiliti dall'inizio oppure possono essere ordinati dal noleggiatore entro un dato periodo di tempo, secondo gli accordi o gli usi. Il compimento dei viaggi deve avvenire rispettando le condizioni fissate dal contratto o dalle consuetudini.
La norma definisce la nozione giuridica e la struttura essenziale del contratto di noleggio marittimo. Serve a stabilire le prestazioni fondamentali a carico dell'armatore e del noleggiatore.
La norma si applica all'armatore, che si impegna a effettuare i viaggi con la nave, e al noleggiatore, che ordina i viaggi e paga il nolo.
Un'azienda noleggia una nave da un armatore per trasportare merci lungo una rotta prefissata verso un porto specifico. In alternativa, la stessa azienda si accorda per poter ordinare all'armatore più viaggi nell'arco di sei mesi con quella nave. In entrambi i casi, l'azienda corrisponde all'armatore il nolo pattuito.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.