Codice della navigazioneParte PRIMALibro TERZOTitolo PRIMOCapo II

Art. 389

Eccesso di durata del viaggio.

In vigore dal 21 apr 1942
Se per fatto del noleggiatore a tempo la durata dell'ultimo viaggio eccede la scadenza del contratto, non si fa luogo a liquidazione di danni, ma al noleggiante, per il periodo di tempo eccedente la durata del contratto, è dovuto un corrispettivo in misura doppia di quella stabilita nel contratto stesso.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327#art-cdn-389

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo