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Art. 377
Forma del contratto.
In vigore dal 21 apr 1942
Il contratto di locazione deve essere provato per iscritto.
Tuttavia la prova scritta non è richiesta per la locazione di navi minori e di galleggianti di stazza lorda non superiore alle dieci tonnellate, se a propulsione meccanica, o alle venticinque, in ogni altro caso.
Storico versioni
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