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Art. 374
Derogabilità delle norme.
In vigore dal 21 apr 1942
Le disposizioni degli ; 328 a 334; 336 primo e secondo comma; 346, 347; 363 a 371 non possono essere derogate nè dalle norme corporative, nè dal contratto individuale di arruolamento.
Le disposizioni degli ; 336, terzo comma; 337 a 345; 348 a 362 possono essere derogate dalle norme corporative; non possono essere derogate dal contratto individuale se non a favore dell'arruolato.
Tuttavia, neppure con le norme corporative si può aumentare il termine previsto dal primo e dal secondo comma dell', nè si può diminuire il termine previsto dal terzo comma dello stesso articolo.
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