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Art. 370
Impignorabilità e insequestrabilità di indumenti e strumenti.
In vigore dal 21 apr 1942
Oltre le cose che, a norma del codice di procedura civile e delle leggi speciali, non sono soggette a sequestro nè a pignoramento, non possono essere sequestrati nè pignorati per alcun titolo:
1) gli indumenti della gente di mare navigante necessari per i servizi di bordo;
2) gli strumenti e gli altri oggetti appartenenti alla gente di mare navigante destinati all'esercizio della professione.
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