Art. 370 · Impignorabilità e insequestrabilità di indumenti e strumenti.
Codice della navigazioneParte PRIMALibro SECONDOTitolo QUARTOCapo VI

Art. 370

375 / 1356

Impignorabilità e insequestrabilità di indumenti e strumenti.

In vigore dal 21 apr 1942
Oltre le cose che, a norma del codice di procedura civile e delle leggi speciali, non sono soggette a sequestro nè a pignoramento, non possono essere sequestrati nè pignorati per alcun titolo: 1) gli indumenti della gente di mare navigante necessari per i servizi di bordo; 2) gli strumenti e gli altri oggetti appartenenti alla gente di mare navigante destinati all'esercizio della professione.
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