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Art. 1121
Condizioni di maggiore punibilità.
In vigore dal 21 apr 1942
Nei casi previsti negli a 1120 la pena è:
1) della reclusione da due a otto anni, se dal fatto deriva l'incendio, il naufragio o la sommersione di una nave o di un galleggiante ovvero l'incendio, la caduta o la perdita di un aeromobile;
2) della reclusione da tre a dodici anni, se, nel caso previsto nel numero precedente, la nave o l'aeromobile sono adibiti a trasporto di persone.
Storico versioni
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