Codice della navigazione›Parte TERZA›Libro PRIMO›Titolo SECONDO›Capo IV
Art. 1112
Esecuzione o rimozione arbitraria e omissione di segnali.
In vigore dal 21 apr 1942
Chiunque arbitrariamente ordina o fa taluna delle segnalazioni prescritte per la navigazione marittima o aerea ovvero rimuove i segnali per la detta navigazione è punito con la reclusione fino a un anno ovvero con la multa fino a lire diecimila.
Alla stessa pena soggiace chiunque, essendovi obbligato, omette di collocare i segnali predisposti per la sicurezza della navigazione marittima o aerea o comunque di provvedere alle misure imposte a tale scopo.
Se dal fatto deriva pericolo di incendio, naufragio o sommersione di una nave o di un galleggiante ovvero di incendio, caduta o perdita di un aeromobile, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.
Le disposizioni del presente articolo non si applicano se il fatto è previsto come più grave reato da altra disposizione di legge.
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