Codice della navigazioneParte TERZALibro PRIMOTitolo SECONDOCapo III

Art. 1107

Mancato intervento per impedire un reato.

In vigore dal 21 apr 1942
Il componente dell'equipaggio della nave o dell'aeromobile, che, trovandosi presente ad atti di minaccia o di violenza commessi in danno di un superiore nell'esercizio delle di lui funzioni, omette di dargli assistenza o aiuto, è punito con la reclusione fino a un anno ovvero con la multa fino a lire cinquemila. Alla stessa pena soggiace qualunque componente dell'equipaggio della nave o dell'aeromobile, che,trovandosi presente al fatto previsto nell', non usa i mezzi che sono in suo potere per sciogliere la riunione o per impedire la manifestazione.
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