Codice della navigazioneParte TERZALibro PRIMOTitolo SECONDOCapo III

Art. 1109

Omesso rimpatrio di cittadini.

In vigore dal 21 apr 1942
Il comandante di una nave diretta ad un porto del Regno, che senza giustificato motivo omette di ottemperare alla richiesta dell'autorità consolare per il trasporto di cittadini ai sensi dell', è punito con la reclusione fino a sei mesi ovvero con la multa fino a lire tremila.
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