Codice della navigazione›Parte TERZA›Libro PRIMO›Titolo SECONDO›Capo III
Art. 1109
Omesso rimpatrio di cittadini.
In vigore dal 21 apr 1942
Il comandante di una nave diretta ad un porto del Regno, che senza giustificato motivo omette di ottemperare alla richiesta dell'autorità consolare per il trasporto di cittadini ai sensi dell', è punito con la reclusione fino a sei mesi ovvero con la multa fino a lire tremila.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327#art-cdn-1109