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Art. 1113
Omissione di soccorso.
In vigore dal 21 apr 1942
Chiunque, nelle condizioni previste negli , richiesto dall'autorità competente, omette di cooperare con i mezzi dei quali dispone al soccorso di una nave, di un galleggiante, di un aeromobile o di una persona in pericolo ovvero all'estinzione di un incendio, è punito con la reclusione da uno a tre anni.
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